INPS, circolare n. 19 del 1° febbraio 2022
Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.
Con la circolare n. 19/2022 l’Inps fornisce nuove indicazioni operative in ordine al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, anche se senza diritto agli alimenti. Come precisato nella circolare n. 185/2015, il diritto alla reversibilità della pensione in favore del coniuge superstite sussiste anche per il coniuge separato. Nel caso di addebito della separazione, il diritto tuttavia è stato finora riconosciuto solo se il coniuge superstite era titolare di assegno alimentare, come dettato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 450 del 1989.
Ora l’Istituto, nel prendere atto della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui non va fatta alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione, riconosce che nel caso di separazione, con o senza addebito, debba trovare applicazione l’art. 22 della legge n. 903/1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede che il coniuge fosse a carico del soggetto defunto. Viene pertanto considerato superato il paragrafo 2.1 della circolare n. 185/2015, nelle parti in cui effettua la distinzione.
Recependo tale orientamento, nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, l’Inps dispone il recupero delle somme già corrisposte agli altri soggetti.