Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 320 del 14 febbraio 2023

14 Febbraio 2023

Tirocini formativi di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la nota n. 320 l’INL fornisce il proprio parere sull’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo, chiarendo che il cittadino straniero non comunitario, presente in Italia con un regolare permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di studio o formazione professionale, può svolgere tirocini curriculari ed extracurriculari.
Nella nota l’Ispettorato richiama in primo luogo il generale principio di parità di trattamento, in base al quale la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini extracomunitari, permettendo loro di seguire percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo. Di seguito, l’Ispettorato passa a esaminare la questione afferente alla possibilità per chi possiede un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale di svolgere sia un percorso di tirocinio curriculare, sia extracurriculare. In tal senso apre a tale eventualità, ma formulando opportune osservazioni in ragione del tipo di tirocinio:

  • Con riferimento al tirocinio curriculare potranno essere svolte tutte le attività previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
  • Nel caso di tirocinio extracurriculare sarà, invece, necessario entrare nel merito della compatibilità delle attività da svolgere nell’ambito del tirocinio con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, anche alla luce di quanto prevede la normativa regionale.

Al di là della predetta distinzione, non potendo in alcun caso il tirocinio dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, l’INL chiarisce che non rilevano i limiti posti dal DPR n. 394/1999, di attuazione del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs n. 286/1998), che vincolano l’ingresso in Italia per motivi di lavoro al rispetto delle quote stabilite.