Consentito agli Stati membri di escludere dalla tutela salariale in caso di insolvenza dell’impresa i dipendenti cessati più di tre mesi prima della trascrizione della sentenza di apertura della procedura fallimentare.
Nulli i licenziamenti conseguenti alla scissione di un’unica società in tre diverse imprese con l’effetto di frammentare la forza lavoro per eludere la disciplina sui licenziamenti collettivi.
Necessaria l’applicazione di criteri oggettivi di scelta tra più lavoratori fungibili anche in caso di licenziamento individuale per riduzione di personale.
Spetta alla Cassa di previdenza commercialisti annullare, ai fini della pensione, periodi contributivi dell’assicurato per l’esercizio della professione in situazioni di incompatibilità.