Corte di cassazione, ordinanza 18 luglio 2018 n. 19088

Nelle cause previdenziali, ai fini dell’esenzione dalle spese legali non è necessario che il ricorrente indichi lo specifico ammontare del proprio reddito né che reiteri la relativa dichiarazione nei successivi gradi di giudizio.

Tribunale di Trento, 22 giugno 2018

Rito Fornero: ammissibile la modifica della domanda di impugnazione del licenziamento da collettivo a individuale trattandosi di domande alternative e fondate sui medesimi fatti costitutivi.