Ribadita l’irriducibilità del minimo, pari a cinque mensilità di retribuzione, del risarcimento danni da licenziamento illegittimo dovuto a norma dell’art. 18 S.L.
Applicato il rito del lavoro e riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamenti collettivi ed esclusione dei soci di una cooperativa di produzione e lavoro.
Respinto il ricorso dei sindacati di base che affermavano la nullità dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza (c.d. Testo Unico) del gennaio 2014.
Ove il curatore del fallimento intimi il licenziamento dei lavoratori al termine del periodo di cassa integrazione, senza il rispetto dei termini di preavviso, ai lavoratori è dovuta la relativa indennità.