Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 366 del 4 luglio 2023
Detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 e cassa integrazione guadagni in deroga, prevista dall’articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020.
L’interpello n. 366/2023 affronta il tema relativo all’utilizzo da parte delle imprese, durante il periodo emergenziale, della Cig straordinaria disposta dal decreto cd. Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche), ponendo il quesito all’Agenzia delle Entrate se questa misura di sostegno potesse rientrare nel regime agevolativo di detassazione disposto dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137/2020. Quest’ultima norma prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati alle imprese in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Secondo la società istante la Cig da emergenza Covid rappresenterebbe un aiuto, oltre che per i dipendenti, anche per l’impresa, andando a compensare, alla stregua di un contributo in conto esercizio, taluni costi (per il personale) che l’impresa avrebbe comunque dovuto sostenere al fine di mantenere in organico i propri lavoratori. Conseguentemente sarebbe consentito applicare il regime di detassazione.
L’Agenzia delle Entrate dichiara di non condividere la soluzione prospettata dalla società, ritenendo che l’accesso alla Cig e il conseguente intervento dell’Inps incida sulla genesi della passività per retribuzioni dovute dal datore di lavoro, traducendosi nel venir meno della parte di costo da esse rappresentata. Non si è dunque in presenza in un contributo che va a ristorare costi sostenuti dal datore di lavoro e non si può procedere ad alcuna detassazione nel calcolo dell’imponibile dell’impresa.