Ai disabili permessi anche non per curarsi
Corte di cassazione, ordinanza 6 dicembre 2024 n. 31330
Una dipendente disabile in situazione di gravità era stata licenziata per giusta causa perché, in tre occasioni, durante giornate di permesso ex art. 33, comma 6° L. n. 104 del 1992, invece di curarsi, si era concessa passeggiate di alcune ore e una gita fuori porta. La Cassazione, confermando l’annullamento del licenziamento e la reintegrazione della lavoratrice, ribadisce il principio già affermato in una sentenza del 2020, secondo cui i permessi in questione vanno goduti nei modi in concreto coerenti col tipo di inabilità sofferta e comunque sono riconosciuti anche in ragione di una più agevole integrazione familiare e sociale dell’interessato e pertanto non sono necessariamente funzionali alle esigenze di cura.