Alle sezioni unite la sorte dell’indennità di disoccupazione se il lavoratore percepisce poi l’indennità risarcitoria per la nullità del termine apposto al contratto di lavoro

21 Agosto 2024

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria, 21 agosto 2024, n. 22985

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La questione si è posta in un caso in cui l’INPS aveva chiesto la restituzione dell’indennità di disoccupazione pagata a un lavoratore alla scadenza del termine apposto al relativo contratto di lavoro, successivamente peraltro convertito a tempo indeterminato col pagamento al dipendente di un’indennità risarcitoria forfettizzata. In proposito, la sezione lavoro della Cassazione, all’esito di un’articolata ricostruzione dell’evoluzione normativa e dell’orientamento giurisprudenziale nella materia, sottopone alle Sezioni Unite la questione di cui in rubrica. Al riguardo, premette che il diritto all’indennità presuppone la persistenza dello stato di disoccupazione involontaria durante il periodo della sua erogazione e che nella giurisprudenza finora formatasi nella vigenza dell’art. 18 S.L. tale requisito può anche venir meno (con effetto sul diritto all’indennità di disoccupazione) con una sentenza dichiarativa (ad es. quella che converte il contratto di lavoro o quella di reintegrazione), a condizione che sia ripristinato retroattivamente il rapporto di lavoro anche dal punto di vista economico. Orbene, secondo il collegio, il mutato quadro delle tutele apprestato per i contratti a termine dalla l. n. 183/10, oltre che per i licenziamenti dalla l. 92/12 e poi dal d. Igs. 23/15, sollecita una riflessione sui possibili riflessi sull’indennità di disoccupazione involontaria della nuova disciplina per i contratti di cui sia accertata l’illegittimità del termine di durata. In proposito, v’è in particolare da chiedersi se nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine e la sentenza che ne dichiara la nullità possa ritenersi venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione, volta che, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, ma con la previsione di un’indennità risarcitoria meramente forfettizzata, la tutela apprestata non appare tale da assicurare la finalità di sostegno al reddito che rappresenta la funzione dell’indennità di disoccupazione.