Anche per la Corte d’appello ha diritto all’APE sociale il lavoratore che abbia risolto consensualmente il rapporto dopo aver rifiutato il trasferimento
Corte d’appello di Milano, 3 marzo 2025
Il Collegio conferma la sentenza del Tribunale di Milano, 22 maggio 2024, con cui l’INPS era stato condannato a riconoscere il diritto a percepire l’anticipo pensionistico a una lavoratrice che aveva risolto consensualmente il rapporto di lavoro a seguito del rifiuto al trasferimento oltre 300 km dalla propria abitazione. La Corte, dopo aver proceduto a una comparazione tra la disciplina dettata dal legislatore per l’APE sociale e quella prevista in materia di NASpI, ha affermato che non sussistono motivi per discostarsi da quanto accade nel caso della disoccupazione, in cui lo stesso Ente riconosce il requisito dell’involontarietà della disoccupazione – e quindi la relativa indennità – quando vi sia rifiuto da parte del lavoratore del trasferimento oltre i 50 km dalla propria residenza.