Ape sociale non esclusa da occupazione inferiore a sei mesi
Corte di Cassazione, sentenza 25 novembre 2024, n. 30258
Nel riconoscere a un lavoratore l’Ape sociale, la Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante il fatto che l’interessato, dopo il licenziamento, avesse lavorato per un periodo inferiore a sei mesi. La Cassazione, confermando la decisione, rileva che tra i requisiti previsti per il godimento, dopo l’esaurimento dell’indennità di disoccupazione, di quella c.d. Ape sociale, la legge richiede lo stato di disoccupazione derivante da licenziamento, dimissioni per g. c. o risoluzione consensuale in sede di procedimento ex art. 7 L. n. 604/1966 e l’esaurimento dell’indennità di disoccupazione. La disoccupazione è definita dal D. Lgs. n. 150 del 2015, che, per quanto qui interessa, all’art. 19, comma 3° stabilisce che essa è sospesa per l’attivazione di un rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi. Sul piano interpretativo, condiviso dall’INPS con messaggio n. 4195 del 2017 e prima ancora dal Ministero del lavoro, ciò conduce a ritenere che tali brevi rapporti non fanno venire meno lo stato di disoccupazione, sospendendola soltanto. La situazione normativa relativa ai requisiti non è mutata per effetto della legge di bilancio 2018, che si è limitata a estendere l’accesso all’Ape sociale ai lavoratori a tempo determinato.