APE sociale spetta anche a chi non ha in precedenza percepito l’indennità di disoccupazione
Cassazione, sentenza 17 settembre 2024, n. 24950
Respingendo la diversa interpretazione dell’INPS, la Cassazione pronuncia il succitato principio, osservando che: (i) la norma che ha istituito l’APE sociale (art. 1, co. 179, l. 232/16), nell’identificare i requisiti per beneficiare dell’indennità, contempla lo stato di disoccupazione, mentre non prevede la condizione positiva della fruizione dell’indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa; (ii) del resto, la norma in questione richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell’APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione; (iii) la norma, peraltro, non collega l’APE all’indennità di disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse.