Art. 13, L. 257/92
Esposizione all’amianto – Periodi di mancata esposizione per collocamento in cassa integrazione guadagni o per malattia – Computabilità – Non sussiste.
Corte di cassazione, sentenza 30 aprile 2014 n. 9457
Abstract
I PERIODI DI SOSPENSIONE del rapporto per collocazione del lavoratore in CIG o per INFORTUNIO sul lavoro NON CONCORRONO, se di durata significativa, alla formazione della ultradecennale ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO ai fini della fruizione dei benefici pensionistici di cui alla legge n. 257/1992 e successive modificazioni.
Commento
Come è noto, per fruire dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all’inalazione di fibre di amianto, la legge richiede che tale esposizione riguardi periodi lavorativi superiori a dieci anni. In essi vengono normalmente computati i periodi di assenze c.d. fisiologiche”, quali quelle per riposi, ferie, festività. Nel caso in esame, in cui il lavoratore aveva considerato nel periodo poco più che decennale di attività protetta anche le assenze continuative per collocamento in CIGS e per un infortunio sul lavoro per complessivi anni 2, mesi 9 e giorni 20, la Corte ha viceversa ritenuto che tale rilevante durata complessiva dell’assenza da lavoro per cause soggettive, diverse da quelle “fisiologiche” comuni a tutti i lavoratori, interrompesse l’esposizione all’agente patogeno e pertanto che il relativo periodo non andasse computato ai fini indicati.
Sezione: Previdenza