Assegno di invalidità: legittima l’istanza di ATP a seguito di diniego della prestazione anche se nel frattempo è stata presentata una seconda domanda amministrativa

10 Gennaio 2025

Corte di Cassazione, ordinanza 10 gennaio 2025, n. 614

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il Tribunale, accogliendo il ricorso dell’INPS, aveva dichiarato l’improponibilità dell’istanza per accertamento tecnico preventivo avente a oggetto la verifica delle condizioni sanitarie per l’assegno ordinario d’invalidità, in quanto il richiedente aveva nel frattempo presentato una seconda istanza amministrativa avente il medesimo oggetto. Il giudice aveva dichiarato di applicare la disciplina prevista dall’art. 11, l. 222/84 per gli assegni ordinari erogati da INPS, che vieta la presentazione di una ulteriore domanda per la stessa prestazione finché non si è esaurito l’iter di una precedente o, nel caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso avverso la sentenza di merito, osserva che: (i) l’art. 11 l. 222/84, non impedisce iniziative giudiziarie a tutela di diritti soggettivi degli assistiti, essendo volta a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, evitando duplicazioni di procedimenti amministrativi inerenti alle stesse prestazioni poste dalla legge a tutela di medesime condizioni invalidanti; (ii) In particolare, l’improponibilità ivi contemplata riguarda non già il giudizio sulla prima domanda amministrativa ma la presentazione di una seconda domanda amministrativa; (iii) nel caso in esame, la domanda giudiziale in ATP era stata presentata dopo la chiusura dell’iter amministrativo sulla prima istanza, mentre la seconda domanda era stata presentata dopo la chiusura della fase amministrativa della prima istanza e senza che su questa fosse stato ancora deciso l’accertamento giudiziale successivo; (iv) eventualmente, un giudizio di improponibilità avrebbe potuto coinvolgere l’impugnativa del secondo esito amministrativo, in pendenza del giudizio sulla prima domanda amministrativa; (v) pertanto, la censura sulla violazione del citato art. 11 appare fondata trattandosi di norma che regola un fatto diverso da quello al quale essa è stata in questa sede applicata.