Assistenza e previdenza – Giornalisti – Applicabilità all’INPGI, quale ente privatizzato gestore di forma obbligatoria di assistenza e previdenza, della disciplina prevista dall’art. 24, co. 4, del d.l. 201/2011 (c.d. Salva Italia) – Non sussiste

4 Settembre 2015

Assistenza e previdenza – Decreto Salva Italia – Attribuzione al lavoratore, ex art. 24 co. 4 d.l. 201/2011, di un diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro sino al compimento del 70° anno di età – Non sussiste

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 settembre 2015 n. 17589
Abstract
Non si applica ai giornalisti iscritti all’INPGI la norma di legge sugli incentivi per la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre l’età pensionabile e fino a 70 anni di età.
Commento
Questo perché la norma è applicabile, secondo le sezioni unite civili della Corte cui la questione era stata rinviata dalla sezione lavoro con ordinanza n. 23380/2014 (cfr. il n. 21 del 2014 della Newsletter), unicamente ai dipendenti la cui previdenza sia gestita da un ente pubblico, mentre l’INPGI, ancorché gestisca la previdenza obbligatoria dei giornalisti, è ente previdenziale privatizzato. Ma anche più dirompente (e, a quanto sembra, estranea all’oggetto del giudizio, che riguardava unicamente un giornalista iscritto all’INPGI) è l’interpretazione data dalla suprema Corte alla norma richiamata (art. 24, comma 4°, D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, c.d. “salva Italia” del governo Monti), pur applicabile ai soli settori indicati. Disattendendo l’opinione finora prevalente in dottrina e giurisprudenza, la Corte precisa infatti che anche per i dipendenti la cui previdenza è gestita da istituti pubblici, la prosecuzione del rapporto con le tutele di cui all’art. 18 S.L. non costituisce un diritto soggettivo del dipendente, esercitabile con la mera comunicazione della relativa intenzione, ma presuppone la presenza di più favorevoli condizioni previdenziali e richiede un vero e proprio accordo col datore di lavoro, che diversamente resta libero di licenziare il lavoratore che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Sezione: previdenza