Bozza del decreto legislativo che, in attuazione della Legge 183/2014, reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro.

16 Giugno 2015

Approvata dal Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2015, è stata trasmessa alla Presidenza della Camera il 16 giugno 2015.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Consiglio dei ministri 12 giugno 2015, schema di decreto delegato ex L. n. 183/2014
Abstract
Schema di decreto delegato recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183.
Commento
Le misure contenute nel decreto, che è stato trasmesso alle Camere per il prescritto parere non vincolante, riguardano:
CIGO e CIGS unitariamente: i relativi trattamenti vengono estesi, con alcune limitazioni, agli apprendisti con contratto professionalizzante, ne viene rideterminata la durata massima complessiva in 24 mesi in un quinquennio mobile in ogni unità produttiva, prorogabile a 36 mesi in caso di utilizzo del contratto di solidarietà. Se la sospensione supera il 50% delle ore lavorative, il dipendente è invitato ai centri dell’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato. Per l’impresa che formula domanda di CIG viene infine introdotto un contributo addizionale in misura progressiva in relazione alla durata dell’intervento.
CIGO: viene ridotto del 10% il contributo ordinario richiesto per ogni lavoratore, viene introdotto il limite massimo di utilizzazione di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio e viene semplificata la procedura di concessione, con l’eliminazione della preventiva deliberazione della Commissione provinciale CIG.
CIGS: viene operata la semplificazione (sostanzialmente solo nominale) delle causali, ma viene escluso, dal 1° gennaio 2016, l’intervento per crisi aziendale in caso di cessazione dell’attività produttiva, ma con la previsione di un ulteriore limitato intervento se esistono concrete possibilità di rapida cessione di azienda o del ramo della stessa coinvolto. Vengono annunciate di future misure per favorire indirettamente la rotazione nella fruizione della CIGS. Viene effettuata una limitata revisione della durata massima dell’intervento CIGS e del contratto di solidarietà.
Infine il decreto contiene alcune misure di estensione e razionalizzazione degli interventi dei Fondi di solidarietà bilaterale e dei Fondi di solidarietà solidale (che mutano denominazione in Fondo d’integrazione salariale, con una nuova disciplina di cui il decreto detta le linee principali).
Sezione: normativa