Cass.lav. 25/8/2015 n. 17119

25 Agosto 2015

Omessa o infedele denuncia INPS DM10 – Presunzione di volontario occultamento di rapporti e retribuzioni preordinato al fine di non versare contributi- evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi – sussistenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 25 agosto 2015 n. 17119
Abstract
L’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS dei dati relativi ai rapporti di lavoro e alle retribuzioni erogate nel mese integra l’ipotesi di evasione contributiva anziché quella meno grave di omesso versamento dei contributi.
Commento
La legge sanziona in maniera differenziata l’ipotesi di omesso o parziale versamento di contributi (meno grave) rispetto a quella di vera e propria evasione contributiva, che si realizza nel caso in cui il datore di lavoro tenti di occultare il proprio debito contributivo. Ne consegue, secondo la uniforme giurisprudenza della Corte, che l’omesso invio mensile dei DM10, contenenti i dati relativi ai rapporti di lavoro e alle retribuzioni erogate nel mese concreta di per sé la più grave delle due ipotesi, anche se i relativi dati omessi risultino dalle registrazioni obbligatorie dell’impresa. Né il tardivo ravvedimento evita le sanzioni per l’evasione, a meno che il datore di lavoro provveda spontaneamente alla trasmissione tardiva entro 12 mesi e versi i contributi omessi entro trenta giorni.
Sezione: previdenziale