Cessazione per fine pena del lavoro intramurario del detenuto: ha diritto alla NASPI
Tribunale di Milano, 10 aprile 2024
Il Tribunale riconosce il diritto ad accedere alla NASPI dell’ex detenuto che ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Sulla scia della giurisprudenza di Cassazione, il lavoro penitenziario viene equiparato a un ordinario rapporto di lavoro anche ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, dal momento che le peculiarità del rapporto non rilevano ai fini della spettanza o meno della tutela stessa. Quanto al requisito dell’involontarietà dello stato di disoccupazione, richiesto per accedere alla prestazione di disoccupazione, il Tribunale ha ritenuto che anche nella cessazione del rapporto di lavoro per fine pena lo stato di disoccupazione si considera involontario, essendo la cessazione del rapporto estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, posto che la scarcerazione non dipende dalla volontà del detenuto né lo stesso può rifiutarla per mantenere il rapporto di lavoro.