CGUE 5 novembre 2014, C-476/2012 Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro sul lavoro …

5 Novembre 2014

CGUE 5 novembre 2014, C-476/2012 Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Principio di non discriminazione – Contratto collettivo che prevede un assegno per i figli a carico – Calcolo dell’assegno pagato ai lavoratori a tempo parziale secondo il principio “pro rata temporis”

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Corte di giustizia U.E., sentenza 5 novembre 2014, in causa n. C-476/12
Abstract
Anche gli assegni familiari per i figli a carico si calcolano, per i lavora-tori a tempo parziale, in rapporto all’orario di lavoro osservato (pro rata tem-poris)
Commento
Il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale è af-fermato dall’art. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva comunitaria sul lavoro part time, la quale precisa peraltro che “dove opportuno, si applica il principio pro rata temporis” (cioè il dover rapportare la quantità di un deter-minato istituto, ad es. la 13^, all’orario ridotto). In Austria era sorta controver-sia sull’applicabilità del principio del pro rata temporis anche agli assegni fa-miliari indicati – come previsto dal contratto collettivo applicabile -, i quali, secondo il ricorrente, avendo la funzione di contribuire a sostenere gli oneri finanziari dei genitori per il mantenimento dei figli, non sopporterebbero una riduzione legata alla limitazione dell’orario di lavoro convenuto. La Corte ha viceversa affermato l’applicabilità anche a questo caso della regola del pro ra-ta temporis, soprattutto in ragione della natura retributiva dell’erogazione, che pertanto per i lavoratori a tempo parziale segue la sorte della restante parte della retribuzione.
Sezione: Previdenza