CIG Covid: il conguaglio tempestivo, ancorché irregolare, non dà luogo a decadenza

21 Gennaio 2025

Corte di Cassazione, sentenza 21 gennaio 2025, n. 1406

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’INPS aveva negato a una società il conguaglio per la compensazione tra le somme dovute per contributi previdenziali e quanto anticipato ai propri dipendenti a titolo di indennità FIS nel periodo di sospensione Covid, in ragione di un’irregolarità contabile, comportante, secondo l’ente, la decadenza prevista dall’art. 7, co. 3, d.lgs. 148/15. La Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito di accoglimento delle domande della società, osserva che: (i) l’art. 7, co. 3, d.lgs. 148/15 correla la decadenza al mero tempestivo “conguaglio”, che opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria; (ii) a conferma della irrilevanza, ai fini decadenziali, di eventuali irregolarità contabili, va rilevato che la decadenza non opera quando il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine indicato dalla legge, ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta: l’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c. e residuo credito dell’Inps; viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.