Consiglio di Stato, 27 gennaio 2021

27 Gennaio 2021

Spettano i benefici alla fioraia cittadina italiana di origine ebraica che ha subito persecuzioni prima del 25 aprile 1945

Tipo di Atto: Consiglio di Stato - Corte dei Conti

L’erede di un’ebrea, che aveva dovuto interrompere la propria attività di commercio ambulante di fiori nel periodo di persecuzione statale e fascista degli ebrei (che vietava loro il commercio ambulante), aveva chiesto uno dei benefici, quello pensionistico (accredito di contributi figurativi al fine della ricostruzione della pensione della madre nel periodo di interruzione dell’attività), previsti da una legge del 1955 in tale ipotesi. Dopo aver risolto alcuni problemi probatori postisi nel giudizio di primo grado, il Consiglio di Stato, accogliendo la domanda della donna, si sofferma sull’individuazione dei presupposti legali della provvidenza richiesta: in particolare, sulle nozioni di “atto persecutorio”, di “atti di violenza” e di “sevizie” usati dalla legge del 1955. In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, la violenza e la persecuzione della comunità ebraica da parte di organi dello Stato o di organizzazioni fasciste contro gli ebrei che giustifica la legislazione repubblicana dei risarcimenti consiste in ogni forma di costrizione o di condizionamento, anche morale, ovvero intimidazione, idonea a impedire o restringere la libertà di determinazione della persona. La motivazione razziale si presume ove la violenza abbia colpito una persona appartenente alla comunità discriminata. La sentenza è interessante anche per la rievocazione di alcune delle leggi e circolari e atti ministeriali contro gli ebrei emanate negli anni dal 1938 al 25 aprile 1945.
Sezione: persecuzione degli ebrei.