Consiglio di stato, adunanza plenaria, sentenza 28 dicembre 2022 n. 17
I permessi giornalieri durante il primo anno di vita del figlio spettano incondizionatamente al padre lavoratore in ogni caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Com’è noto, la legge prevede, per la madre lavoratrice dipendente, il diritto a due permessi giornalieri, normalmente di un’ora ciascuno, durante il primo anno di vita del figlio. Tale diritto è fruito viceversa dal padre lavoratore in alcuni casi in cui la madre non possa o non voglia goderne, tra i quali quello in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente”. Sorto in un giudizio avanti ai giudici amministrativi il problema di stabilire se l’espressione indicata possa essere riferita a ogni caso in cui la madre non svolga lavoro dipendente (ma, secondo una tesi intermedia, il padre subentrerebbe solo in caso di impedimento di fatto o invalidità della madre) oppure, più rigorosamente, sia lavoratrice autonoma o professionista – con esclusione quindi della donna che svolge unicamente attività nell’ambito familiare (che era il caso esaminato in giudizio) –, la questione, in appello, è stata rimessa, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in materia, all’adunanza plenaria del Consiglio di stato. Questa, valorizzando il dato testuale della norma e con un inquadramento storico-giuridico dell’istituto, di rilievo costituzionale, dichiara di aderire alla tesi dell’incondizionata spettanza del diritto al padre in ogni caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, quindi anche quando si tratti di casalinga.