Contenzioso previdenziale e assistenziale

30 Ottobre 2014

Art. 38, comma 4, d.l. 98/2011 convertito con modificazioni dalla l. 111/2011 – Art. 47, D.P.R. 639/1970 – Decadenza – Efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 30 ottobre 2014 n. 23066
Abstract
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma che, al fine di superare una situazione di incertezza interpretativa, salvaguardando altresì l’equilibrio finanziario di un fondo di previdenza, di-sciplina retroattivamente un trattamento previdenziale migliorativo rispetto a quello ordinario.
Commento
La sentenza è molto interessante perché fa il punto sulla giurisprudenza comunitaria, della CEDU, della Corte costituzionale e della Corte di cassazio-ne sui limiti in cui si ritiene ammissibile una disciplina di legge con efficacia retroattiva. L’occasione della pronuncia è rappresentata da una questione re-centemente risolta dalle sezioni unite della Corte (Cass. S.U. sentenza n. 11907/2014) in senso ritenuto sfavorevole ai pensionati dai ricorrenti nella presente causa. Si trattava dell’interpretazione di una vecchia disciplina previ-denziale di maggior favore (rispetto a quella generale INPS) per il personale dell’aeronautica civile, la quale, oltre alla pensione ordinaria, assicurava ai de-stinatari un maggior importo rispetto a quest’ultima, maggior importo che po-teva essere capitalizzato, a richiesta dell’interessato, al momento del pensio-namento (opzione poi soppressa nel 2005). Il contrasto riguardava la indivi-duazione dei coefficienti di calcolo della capitalizzazione (molto più favorevo-li nella tesi difensiva dei pensionati), in ordine alla quale si era divisa anche la giurisprudenza della cassazione, per cui ad un certo punto era intervenuto il legislatore, sostanzialmente sanando il tipo di interpretazione (meno favorevo-le) sostenuto dall’ente previdenziale, secondo la interpretazione data dalle se-zioni unite a tale disciplina. Da qui le censure di contrasto della legge di sana-toria con la CEDU e con la Carta costituzionale, esaminate e risolte dalla sen-tenza in esame.
Sezione: Previdenza