Corte costituzionale, ordinanza 30 luglio 2020 n. 182
La Corte costituzionale interroga la Corte di giustizia sul diritto degli extracomunitari all’assegno di natalità e all’assegno di maternità.
L’assegno di natalità, istituito da una legge del 2014 e poi riproposto negli anni successivi fino ad oggi per favorire la natalità in Italia, è corrisposto anche agli stranieri non comunitari, purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata (permesso che presuppone 5 anni di residenza in Italia, il godimento di un certo reddito e di un alloggio decente nonché il superamento di un esame sulla lingua italiana). Analogamente, la disciplina nazionale dell’assegno di maternità, erogato alle donne residenti in Italia che non hanno diritto all’indennità di maternità, richiede per le extracomunitarie il possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lunga durata. La Corte costituzionale, investita della questione di costituzionalità nonché di conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati dell’Unione) di siffatta disciplina, chiede, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia se la corretta interpretazione della Carta osti a tali limitazioni anche quando la straniera sia in possesso del permesso unico (che consente di soggiornare e lavorare nello Stato).