Corte costituzionale, sentenza 1° dicembre 2017 n. 250

1 Dicembre 2017

Costituzionalmente legittima la nuova perequazione automatica solo parziale delle pensioni per gli anni 2012-2013.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Come è noto, con la sentenza n. 70/2015 (cfr. il n. 11/2015 della Newsletter) la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici che secondo una legge del 2011 era stata limitata per gli anni 2012 e 2013 ai soli importi non superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (€ 1.217,00). Il legislatore del 2015 – nel dichiarato intento di dare attuazione ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e degli obblighi di finanza pubblica – lasciò ferma la rivalutazione al 100% di queste ultime pensioni, diminuendo progressivamente la percentuale per gli importi maggiori, fino ai trattamenti pari a sei volte quello minimo, oltre i quali stabilì che nessuna rivalutazione fosse dovuta. La disciplina del 2015 è stata sospettata di incostituzionalità costituzionale da diversi giudici per violazione, in particolare, degli artt. 3, 36, 38, 117 e 136 Cost. La Corte respinge tali dubbi, ritenendo che il nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti sia rispettoso dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.
Sezione: previdenza