Corte costituzionale, sentenza 1° luglio 2015 n. 127

1 Luglio 2015

Non contrasta con la Costituzione o con la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) la legge che, interpretando una legge precedente, precisava che al dipendente statale, in caso di pensionamento anticipato, le variazioni periodiche dell’indennità integrativa speciale annessa alla pensione vanno calcolate in misura proporzionale alla ridotta anzianità di servizio e non nella misura intera spettante in caso di collocamento a riposo per limiti di età.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

La sentenza, che riguarda la disciplina della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale delle pensioni statali antecedente il 1° gennaio 1999, è interessante soprattutto perché affronta ex professo l’argomento delle leggi di interpretazione autentica di precedenti leggi e quindi retroattive, indicando i loro connotati, nella varietà di tecniche utilizzate dal legislatore, e riassumendo la giurisprudenza, anche costituzionale dei limiti in cui tali leggi e quelle comunque retroattive possono ritenersi legittime sia sul piano dei principi costituzionali che su quello del rispetto della C.E.D.U. – Sezione: previdenza