Corte Costituzionale, sentenza 11 gennaio 2017 n. 7

11 Gennaio 2017

No al prelievo statale dei risparmi imposti dallo Stato agli enti previdenziali privatizzati.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Nel disporre misure di contenimento della spesa pubblica, l’art. 8, terzo comma del D.L. n. 95/2012, accanto alla riduzione annuale in una certa misura percentuale dei trasferimenti dello Stato a determinati enti, aveva imposto agli enti previdenziali privatizzati ex D. Lgs. m. 509/1994, che non fruiscono di finanziamenti dallo Stato, equivalenti risparmi di spesa, disponendo che gli importi risparmiati venissero versati annualmente allo Stato. Ora la Corte Costituzionale, in considerazione del carattere esclusivamente mutualistico di tali enti (il giudizio era stato promosso dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti), ha valutato che l’imposizione di risparmi di gestione dell’ente costituisca una misura di favore per gli iscritti, ma ha escluso la ragionevolezza del prelievo forzoso dei risparmi conseguiti, in quanto pregiudica l’equilibrio tra versamenti e prestazioni alla base del sistema previdenziale di tipo mutualistico. – Sezione: previdenza