Corte costituzionale, sentenza 11 marzo 2022 n. 67
Il giudice italiano deve disapplicare la norma che limita per i cittadini di paesi terzi la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai soli familiari presenti in Italia.
L’intervento della Corte non riguarda la recentissima disciplina sull’assegno unico universale per i figli a carico, entrata in vigore nel marzo di quest’anno. Con due sentenze, la Corte di giustizia aveva recentemente dichiarato che il diritto italiano che limita, per gli stranieri con permesso di lavoro di lungo periodo e per quelli con permesso unico di soggiorno e di lavoro, l’assegno per il nucleo familiare ai soli familiari residenti in Italia (salve le situazioni di reciprocità o accordi internazionali) è contrario al diritto dell’Unione che, con due direttive del 2003 e 2011, stabilisce, in materia, la parità di trattamento con i cittadini italiani. Ritenendo che le direttive non consentano la disapplicazione del diritto locale da parte del giudice italiano, in quanto non sarebbero sufficientemente precise, la Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della descritta limitazione. La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione in ragione del fatto che seppure i legislatori nazionali possano disciplinare autonomamente la materia, resta comunque direttamente applicabile il principio di non discriminazione degli stranieri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto è direttamente il giudice italiano che deve disapplicare la norma italiana in contrasto con tale principio.