Corte costituzionale, sentenza 13 aprile 2017 n. 82

13 Aprile 2017

Se il diritto a pensione è già sorto, la contribuzione successiva non può pregiudicare la misura della pensione già potenzialmente maturata.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

L’ipotesi considerata, nel quadro della retribuzione pensionabile definita dall’art. 3, ottavo comma della legge n. 297 del 1982, è quella di un soggetto che avendo già raggiunto il diritto a pensione, continui il rapporto di lavoro e fruisca, per alcuni periodi, di una contribuzione figurativa per disoccupazione (di importo inferiore a quella rapportata alla retribuzione), accedendo infine alla pensione. In applicazione della legge, che valorizza, ai fini del calcolo della pensione gli ultimi cinque anni di retribuzione e relativa contribuzione, il soggetto subirebbe in tale ipotesi uno svantaggio nell’ammontare della pensione rispetto al quantum già raggiunto prima del periodo di contribuzione di disoccupazione. Ritenendo tale esito irragionevole, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non prevede la neutralizzazione dei periodi “deteriori” successivi all’acquisizione del diritto a pensione. – Sezione: previdenza