Corte costituzionale, sentenza 13 luglio 2018 n. 158

13 Luglio 2018

Sul diritto a percepire l’indennità di maternità delle lavoratrici gestanti sospese, assenti senza diritto alla retribuzione o disoccupate all’inizio del periodo di congedo per maternità.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Come è noto, il D. Lgs. n. 151/2001, estende a queste persone il godimento dell’indennità di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza senza retribuzione o della disoccupazione e quello del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale, con riferimento ad un caso di una lavoratrice beneficiaria da un anno del congedo straordinario per assistere il coniuge gravemente disabile, ha dichiarato incostituzionale la norma, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario eventualmente fruito dalla lavoratrice gestante per assistere il coniuge o un giglio portatori handicap in situazione di gravità.
Sezione: previdenza