Corte costituzionale, sentenza 15 novembre 2018 n. 200

15 Novembre 2018

No al recupero post 2014, per i dipendenti pubblici pensionati negli anni 2011-2014, degli incrementi retributivi sterilizzati nei medesimi anni.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Un alto ufficiale della marina era stato promosso a un grado superiore nel 2012, subendo la sterilizzazione degli effetti retributivi, prevista dalla legge per il periodo dal 2011 al 2014 ed era andato in pensione nel 2014, pertanto con una base pensionabile “sterilizzata”. In giudizio, aveva chiesto che al termine della sterilizzazione, dal 2015 la sua base pensionabile fosse rivalutata per tener conto degli effetti retributivi della promozione del 2012. Al riguardo, la Corte dei conti aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge esclusivamente in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tale ripresa, per irragionevole disparità di trattamento rispetto agli statali andati in pensione dopo il 2014. La Corte, premesso che non è in questione la legittimità costituzionale della norma sulla sterilizzazione nel quadriennio (che non determina un prelievo temporaneo ma individua l’ammontare della retribuzione dovuta nel periodo), dichiara infondata la questione, dato che il trattamento pensionistico si determina al momento della cessazione del rapporto e esso può essere legittimamente determinato diversamente nel succedere del tempo.
Sezione: previdenza