Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2022 n. 100
Un caso di inammissibilità di una questione di costituzionalità, pur fondata, per l’inammissibilità della questione necessariamente conseguente.
La questione ritenuta fondata concerne il trattamento di pensione indiretta del figlio nato al di fuori del matrimonio. In caso di decesso del genitore è infatti chiamato dalla legge a concorrere, come i figli legittimi (quota del 20%), col coniuge legittimo (quota del 60%), anziché fruire del trattamento riservato al figlio orfano di entrambi i genitori (quota del 70%). La Corte ha infatti ritenuto non paragonabile le due situazioni, perché solo il figlio legittimo si avvantaggia indirettamente anche della quota della madre. Senonché, accogliendo la questione, la Corte dovrebbe altresì procedere necessariamente a riequilibrare (come richiesto dal remittente, sollevando anche la relativa questione, come derivata) le quote del coniuge superstite e del figlio nato fuori del matrimonio, al fine di non superare l’ammontare complessivo possibile delle pensioni indirette (100% della pensione della persona deceduta). La dichiarazione d’inammissibilità di questa seconda questione, riservata al legislatore, travolge quindi l’ammissibilità della prima, che implica necessariamente la seconda.