Corte Costituzionale, sentenza 2 agosto 2023, n. 169

2 Agosto 2023

Legittima la revoca dell’assegno sociale per il condannato per gravi fatti di reato antecedenti la legge che la prevede.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Il comma 58 dell’art. 2 della l. 92/12, prevede che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale, il giudice penale applichi la sanzione accessoria della revoca di una serie di prestazioni assistenziali (tra le quali l’assegno sociale) non correlate al versamento di previa contribuzione, mentre il successivo co. 61 della medesima norma stabilisce che la revoca opera anche nei confronti di soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/12. In un caso di impugnazione giudiziale della revoca dell’assegno sociale nei confronti di un soggetto condannato in via definitiva per uno dei delitti ricompresi nell’elenco di cui al comma 58, in relazione a fatti antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero, la Corte costituzionale, investita dal Tribunale, dichiara l’infondatezza della questione di incostituzionalità della legge, sollevata per contrasto col principio di irretroattività della legge penale. In proposito, la Corte osserva che: (i) attraverso la disciplina di cui ai succitati co. 58 e 61, il legislatore ha voluto introdurre un nuovo requisito, di “meritevolezza”,come essenziale per la percezione e il mantenimento di talune prestazioni assistenziali che realizzano la vocazione solidaristica del nostro sistema della sicurezza sociale; (ii) rispetto a tale nuovo elemento, la condanna penale non costituisce la causa dell’esclusione, ma il mero presupposto fattuale della valutazione di “indegnità”, che fa venir meno il patto di solidarietà sociale del singolo con la comunità; (iii) la revoca di cui al co. 61 dell’art. 2 della l. 92/12 va, pertanto, qualificata come effetto in ambito amministrativo della condanna penale, pertanto in un ambito estraneo a quello penale e, in quanto tale, non soggetta alla garanzia del divieto di retroattività; (iv) né, d’altro canto, alla misura in questione può essere riconosciuta natura “sostanzialmente penale” alla luce dei criteri stabiliti dalla nota sentenza Engel della Corte EDU, dal momento che essa, oltre a non essere qualificata come “sanzione” dal legislatore nazionale, risulta priva di un collegamento funzionale con la condotta penale sanzionata, producendo un effetto ulteriore, distinto e autonomo in un ambito previdenziale “esterno” rispetto all’azione pubblica di repressione penale, e non incide su un soggetto privo di mezzi di sussistenza, dal momento che alle esigenze di mantenimento del condannato in carcere provvede direttamente lo Stato assicurandogli il minimo vitale che, ai sensi dell’art. 38 Cost., è garantito da una prestazione assistenziale, quale l’assegno sociale.