Corte costituzionale, sentenza 2 luglio 2021 n. 137
Incostituzionale la norma che, per i condannati per gravissimi reati, dispone la revoca delle prestazioni assistenziali anche se questi scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
L’art. 2, commi 58 e 61 della legge n. 92/2012 dispongono la revoca di benefici quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per invalidi civili ai condannati in via definitiva di reati gravissimi, quali l’associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, l’associazione di stampo mafioso, strage e altri, senza distinguere tra i condannati in carcere – e quindi a carico dello Stato – e quelli che scontano invece la pena in maniera alternativa al carcere (detenzione domiciliare etc.). Questi ultimi, per effetto della revoca, potrebbero trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica, sicché privarli della minima assistenza pubblica potrebbe pregiudicarne la stessa esistenza. Ciò che, secondo la Corte, contrasta con l’art. 38, primo comma Cost. e costituisce una discriminazione in quanto tratta in maniera eguale situazioni diverse (il carcerato e il destinatario di misure alternative al carcere).