Corte costituzionale, sentenza 22 aprile 2022 n. 104
Legittima, ma con una correzione, la legge del ‘95, come interpretata dalla legge del 2011, che impone agli avvocati iscritti all’albo, ma non alla Cassa forense, di iscriversi all’INPS (gestione separata).
Con la legge n. 335 del 1995, è stata, tra l’altro, istituita la Gestione separata INPS per coloro che esercitano professionalmente lavoro autonomo senza avere altre forme di previdenza obbligatoria e per i c.d. lavoratori parasubordinati. Secondo quanto esplicitato dalla successiva legge interpretativa del 2011, come interpretata uniformemente dalla Cassazione, l’iscrizione alla Gestione separata è dovuta anche per i professionisti iscritti al relativo albo o elenco, ma non iscritti, per ragioni reddituali (reddito o volume d’affari inferiore a una certa cifra), alla Cassa previdenziale, alla quale versano unicamente il contributo integrativo (per la tutela assistenziale e non previdenziale), ma non quello soggettivo (per la tutela previdenziale). (La situazione è mutata per gli avvocati dal 2012, essendo divenuta comunque obbligatoria l’iscrizione alla Cassa degli avvocati iscritti all’Albo). Un giudice siciliano, investito dal ricorso di due avvocati, sollevò questione di costituzionalità della legge del 1995, come autenticamente interpretata dalla legge del 2011, per violazione dell’art. 3 Cost. e, comunque, per aver violato, a causa della retroattività della legge del 2011, l’affidamento degli avvocati per un’interpretazione diversa della legge del 1995, sostenuta del resto dalla giurisprudenza uniforme della Cassazione di allora. La Corte esclude il contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la legge completa il principio di universalizzazione della tutela previdenziale per lavoratori subordinati e autonomi, in attuazione della Costituzione. Rileva, viceversa, che la retroattività dell’interpretazione del 2011 lede l’affidamento dei legali, in ragione del fatto che l’orientamento giurisprudenziale prima del 2011 era tutto nel senso che la legge riguardasse solo i professionisti non tenuti a iscriversi a un albo o a un elenco. La Corte dichiara pertanto l’illegittimità della legge, nella parte in cui non prevede, per gli avvocati iscritti all’Albo e tenuti a iscriversi alla gestione separata, in quanto non iscrivili alla Cassa per ragioni reddituali, l’esonero dall’obbligo di pagare sanzioni per il ritardo dei versamenti nel periodo dalla legge interpretata a quella di interpretazione.