Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 2017 n. 147

23 Giugno 2017

E’ incostituzionale la norma della legge n. 122 del 2010 che, nello stabilire l’onerosità della ricongiunzione verso il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative (in precedenza gratuita), ne prescrive la retroattività.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

La norma venne introdotta in sede di conversione del D.L. n. 78/2010 in L. n. 122/2010, con decorrenza retroattiva al 1° luglio 2010, colpendo così anche domande di ricongiunzione già presentate fino al 30 luglio 2010 (la legge entrava in vigore il giorno successivo). La Corte dichiara incostituzionale unicamente la retroattività della nuova disciplina, ritenendo che vanifichi in maniera irragionevole l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto sull’applicazione del regime vigente al momento della domanda.
Sezione: previdenza