Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 2017 n. 148

23 Giugno 2017

Sospetta di incostituzionalità la disciplina differenziata della correzione di errori nella liquidazione della pensione tra dipendenti pubblici e privati.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Mentre, infatti, per i privati l’INPS può procedere in ogni tempo alla correzione di errori di qualunque natura, per i pensionati pubblici sono individuate ipotesi tassative di possibile correzione, da effettuate entro termini definiti. Pur ritenendo non ragionevole tale diversità di trattamento, la Corte dichiara inammissibile la questione, con la quale le si chiedeva di uniformare la disciplina sul modello privato, affermando che tale modello non è “obbligato” e invita pertanto il legislatore a procedere ad una riforma unitaria che tenga conto delle esigenze sia di ripristino della legittimità nella determinazione della pensione sia di tutela dell’affidamento del pensionato alla stabilità del suo trattamento, decorso un lasso di tempo adeguato.
Sezione: previdenza