Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2018 n. 105

23 Maggio 2018

La dichiarazione d’incostituzionalità di una norma, associata all’enunciazione di un principio impongono la ricerca della soluzione giudiziaria più corretta anche quando la sentenza ne ha rimesso l’attuazione al legislatore.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Con sentenza n. 385 del 2005 la Corte costituzionale dichiarò incostituzionali gli artt. 70 e 72 del D. Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consentivano, nel settore delle libere professioni, la fruizione anche al padre, naturale o adottivo, dell’indennità di maternità in alternativa alla madre, “per contrasto col principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e tra lavoratori autonomi e dipendenti nonché col valore della protezione della famiglia e della tutela del minore” e riservò al legislatore, nel rispetto a tali principi, il compito di approntare il meccanismo attuativo. In una vicenda giudiziaria, in cui il giudice a quo rilevando il mancato intervento attuativo della legge (prima delle modifica apportate nel 2015 al D. Lgs. n. 151/2001), aveva riproposto la questione di legittimità costituzionale delle norme citate, nella parte in cui non prevedevano, per i liberi professionisti, la possibile fruizione dell’indennità di maternità per il padre adottivo in caso di rinuncia da parte della madre libero professionista, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione in base alla regola sopra enunciata, rilevando che in concreto la soluzione giudiziale del caso era chiaramente individuabile alla luce del principio che aveva accompagnato la pronuncia di incostituzionalità.
Sezione: previdenza