Corte costituzionale, sentenza 24 novembre 2022 n. 234
Costituzionalmente legittimo il divieto di cumulo di quota 100 coi redditi di lavoro dipendente e autonomo.
M.B., titolare di pensione anticipata a “quota cento”, avendo svolto successivamente attività di lavoro intermittente, si era visto richiedere dall’INPS la ripetizione dei ratei di pensione già corrisposti in violazione del divieto di cumulo della pensione con redditi di lavoro dipendente o autonomo, stabilito dall’art. 14, 3° comma D.L. n. 4/2019. Impugnando giudizialmente la pretesa dell’INPS, il pensionato aveva sollevato l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma posta a fondamento della pretesa dell’Ente, sotto il profilo della mancanza di giustificazione della diversità di trattamento tra redditi di lavoro dipendente o autonomo e redditi di lavoro occasionale, i quali sono esonerati dal divieto del cumulo fino all’importo di 5.000 euro annui. Pervenuta la questione alla Corte costituzionale, questa l’ha giudicata infondata, ritenendo ragionevole la previsione che colui che fruisce del regime anticipato esca poi dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale che per favorire il ricambio generazionale. Quanto alla differenza di trattamento del lavoro occasionale rispetto a quello intermittente, la Corte rileva che trattasi di due situazioni non omogenee, per cui non ha senso il raffronto tra le stesse ai fini indicati.