Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 2024 n. 112
Esclusa la neutralizzazione dei contributi di riscatto laurea che ex post riducono la pensione
Un lavoratore aveva, nel 1996, riscattato, ai fini pensionistici, il periodo di laurea svolto prima del 31 dicembre 1995 al fine di conseguire 18 anni di contributi prima di tale data e quindi assicurarsi la liquidazione della futura pensione col metodo retributivo, a norma della legge n. 355 del 1995 (poi diventato contributivo per le quote di pensione dal 1° gennaio 2012, secondo la legge n. 201 del 2011). Presentando domanda di pensionamento col sistema “quota 100” nel settembre 2019, il lavoratore si accorge che, nel suo caso, il calcolo col sistema contributivo (recte, misto: gli anni antecedenti al 1996 col sistema retributivo e i successivi col sistema contributivo) avrebbe comportato, in applicazione della legge finanziaria per il 2015, una pensione di importo maggiore di quella spettante col sistema retributivo. Dato che il periodo riscattato risultava in realtà ininfluente al fine del raggiungimento di quota 100, chiede di poterne neutralizzare la contribuzione, tornando alla liquidazione col sistema misto. Nel giudizio conseguente al diniego da parte dell’INPS, la questione viene rimessa al vaglio della Corte costituzionale, per il dubbio di costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., della normativa che non consente la neutralizzazione dei contributi (poi rivelatisi inutilmente riscattati) allorché i 18 anni di contributi antecedenti il 1996 e utili per la liquidazione col sistema retributivo siano stati raggiunti col riscatto. Dichiarando non fondata la questione, la Corte ricorda come il principio di neutralizzazione è stato elaborato per evitare che eventuali contributi di minor importo in periodi successivi alla maturazione del diritto a pensione incidano negativamente su di essa, nei casi in cui la retribuzione pensionabile è individuata in base alle ultime retribuzioni. Qui la situazione è diversa: i contributi sono quelli aggiunti all’inizio e per ottenere un possibile vantaggio (assumendosene il rischio) e oggi se ne chiede la neutralizzazione non per eliminarne possibili effetti nocivi, ma per annullare la precedente scelta, ex post rivelatasi errata. La situazione descritta non merita pertanto, secondo la Corte, l’intervento di razionalizzazione proprio della neutralizzazione.