Corte costituzionale, sentenza 30 gennaio 2018 n. 12

30 Gennaio 2018

Sulla possibile incostituzionalità delle leggi pseudo-interpretative.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Nel passaggio dai precedenti regimi previdenziali esclusivi o esonerativi a quello INPS (sia pure con una gestione speciale), ai dipendenti già in pensione di istituti di credito in precedenza di diritto pubblico venne assicurato da una legge del 1990 il trattamento precedente, attraverso l’assunzione di una quota di esso a carico dell’INPS, integrata, per la parte residua, da una quota a carico dei fondi che in precedenza gestivano la relativa previdenza. Sorto il problema su come dovesse essere calcolata la quota a carico dell’INPS in caso di precedente capitalizzazione di una parte della pensione nei regimi esclusivi o esonerativi, la Cassazione nel 2006 optò per l’interpretazione secondo la quale la quota andava calcolata sull’intera pensione, comprensiva anche della parte già capitalizzata. In questa situazione intervenne nel 2011 un decreto legge che pretendeva di interpretare autenticamente la legge del 1990 in senso opposto a quello affermato dalla Cassazione. Da qui l’intervento della Corte costituzionale (su rimessione della relativa questione dalla Cassazione), la quale, ribadendo principi affermati anche dalla CEDU, ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge del 2011, ritenendola solo apparentemente interpretativa della legge precedente e in realtà invasiva delle funzioni costituzionali riservate al potere giudiziario, essendo intervenuta retroattivamente sull’amministrazione della giustizia per influenzare l’esito di una particolare controversia.
Sezione: previdenza