Corte Costituzionale, sentenza 30 giugno 2022, n. 162
In caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, la pensione di reversibilità non può essere decurtata di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.
La titolare di una pensione di reversibilità, che per due annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, si era vista decurtare il trattamento pensionistico di una somma superiore all’importo di questi redditi e aveva conseguentemente proposto ricorso nei confronti dell’INPS. La Corte dei Conti, constatato che l’Istituto, nel calcolare le decurtazioni, si era limitato a dare corretta attuazione alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 41, della l. 335/95, e ai parametri indicati alla tabella F della medesima legge, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, rilevando come, nel caso di specie, la loro applicazione avesse dato luogo a una sorta di “espropriazione” della pensione, in palese contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità. La Corte Costituzionale condivide il giudizio di irragionevolezza della disciplina normativa in questione, la quale, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali; accoglie pertanto la questione, introducendo il limite indicato sopra.