Corte Costituzionale, sentenza 30 novembre 2022, n. 238
Costituzionalmente legittima l’iscrizione alla gestione separata INPS degli architetti e ingegneri iscritti al relativo albo, che svolgono contestualmente altra attività.
La legge censurata (soprattutto sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità) è la n. 335 del 1995, come interpretata autenticamente dal D.L. n. 98 del 2011, la quale dispone l’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS anche dei professionisti (nella specie architetti e ingegneri) iscritti al relativo albo professionale, che non possono essere iscritti alla cassa di previdenza professionale (INARCASSA, in quanto svolgono contestualmente anche altra attività). La Corte costituzionale, con argomentazioni in larga parte sovrapponibili a quelle già svolte dalla recente sentenza n. 104/22 con riguardo alla professione legale (v. Newsletter n. 9), dichiara non fondata la questione, osservando in particolare che (i) il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie, su cui si fonda la vocazione universalistica della gestione separata, impone di non lasciare priva di copertura assicurativa l’attività professionale di ingegneri e architetti esclusi dall’iscrizione alla Cassa professionale e che (ii) la disciplina prevista dalla legge 335 non comporta alcuna irragionevole compressione dell’autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dal legislatore alle casse previdenziali privati, dal momento che il rapporto intercorrente tra le casse professionali e la Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarità, in quanto l’istituto residuale della Gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria.