Corte Costituzionale, sentenza 4 marzo 2022, n. 54
Bonus bebè e assegno di maternità dovuti anche a extracomunitari senza permesso di soggiorno di lungo periodo.
La Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che subordinano la concessione del c.d. bonus bebè e dell’assegno di maternità agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ritenendole lesive del principio di eguaglianza e della tutela della maternità, in quanto penalizzano proprio chi, sprovvisto dei requisiti per conseguire il permesso in esame (soggiorno in Italia per almeno cinque anni, reddito minimo, alloggio idoneo, conoscenza della lingua italiana), versa normalmente in condizioni di più grave bisogno. Già nel 2021, peraltro, la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva ritenuto tale condizione incompatibile con i principi fissati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e con le disposizioni della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. La Corte Costituzionale, nell’accogliere la questione, ha conseguentemente riconosciuto il diritto a percepire gli assegni in questione a tutti i cittadini extracomunitari ammessi in Italia a fini lavorativi, o per fini diversi, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.