Corte costituzionale, sentenza 6 marzo 2023 n. 35
Il termine per la domanda di indennizzo per danni da vaccinazione decorre dalla conoscenza della loro indennizzabilità.
Dopo che la Corte costituzionale nel 1990 (sentenza n. 307) “creo” il diritto all’indennizzo del danno permanente derivato dalla vaccinazione antipoliomelitica, vi è stata una successione di leggi e di ulteriori sentenze della Corte costituzionale, che hanno disciplinato la materia e ampliato l’ambito di operatività dell’indennizzo. In tutti i casi, la legge n. 210 del 1992 ha stabilito un termine perentorio di tre anni per proporre la domanda di indennizzo, decorrenti dalla conoscenza del danno da parte della vittima. Senonché, nei casi di “nuove” ipotesi di danni da vaccinazioni obbligatorie o anche solo raccomandate indennizzabili (il caso considerato è la sentenza della Corte del 2012 n. 107, che ha esteso l’indennizzo ai danni da vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia), chi aveva contratto la lesione permanente prima del 2012 non aveva potuto proporre tempestivamente la domanda di indennizzo perché il relativo diritto non era stato ancora riconosciuto. Da qui la decisione della Corte di dichiarare incostituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 32 Cost., la norma che faceva decorrere il triennio di decadenza dalla conoscenza del danno anziché da quella della sua indennizzabilità.