Corte costituzionale, sentenza 7 dicembre 2019 n. 232

7 Dicembre 2018

Il congedo straordinario per l’assistenza del genitore disabile spetta anche se la convivenza del figlio non sia in atto al momento della richiesta.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Secondo l’art. 42, quinto comma del D. Lgs. n. 151 del 2001, subordinatamente al coniuge e al padre o alla madre anche adottivi, ha diritto a un congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile uno dei figli, convivente. La Corte dichiara incostituzionale la norma nella parte in cui fa dipendere il diritto del figlio dalla situazione di convivenza in atto al momento della domanda, essendo necessario e sufficiente che la convivenza sussista viceversa nel corso del periodo di assistenza per cui è concesso il congedo.
Sezione: previdenziale