Corte costituzionale, sentenza 70 del 30 aprile 2015

30 Aprile 2015

Incostituzionale la limitazione per il biennio 2012-2013 della rivalutazione monetaria delle pensioni unicamente a quelle non superiori a € 1.217,00 mensili netti.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Con una decisione articolata, che analizza i precedenti legislativi in materia di perequazione delle pensioni e richiama e sviluppa al riguardo proprie precedenti pronunce, la Corte afferma che gli interventi del legislatore che incidono sul livello delle pensioni, riducendolo, devono essere ispirate alla regola del necessario bilanciamento tra esigenze di risparmio della spesa pubblica e le aspettative del pensionato ad una pensione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto in passato e adeguata alle esigenze di vita, garantite dagli artt. 36 e 38 Cost.. E conclude che l’azzeramento per un biennio della perequazione automatica per le pensioni d’importo complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo INPS – effettuato dal governo Monti con l’art. 24, comma 25° del D.L. n. 201/2011 -viola tale regola, incidendo su diritti fondamentali inerenti il rapporto previdenziale in maniera irrazionale, in quanto motivato solo genericamente con “contingenti esigenze finanziarie” e fortemente punitivo anche per pensioni di livello modesto. – Sezione: previdenza