Corte Costituzionale, sentenza 8 aprile 2024, n. 55
Retroattività della legge di interpretazione autentica e tutela dell’affidamento.
Con norma di interpretazione autentica del 2011, il legislatore ha risolto in senso positivo il dubbio interpretativo sul seguente tema: se l’obbligo per i professionisti di iscriversi alla Gestione separata INPS istituita con una legge del 1995 riguardi solo quelle attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione a un albo professionale oppure anche quei soggetti che, essendo già iscritti a una diversa forma di previdenza obbligatoria (ad es. perché svolgono anche attività di lavoro subordinato), devono iscriversi all’albo di riferimento, ma non possono iscriversi alla previdenza autonoma relativa (ma sono tenuti unicamente al pagamento di un contributo integrativo di tipo solidaristico). Alla soluzione positiva adottata dalla legge interpretativa consegue l’obbligo, per i professionisti del secondo tipo che, attenendosi alla interpretazione della legge del 1995 in precedenza adottata dalla Cassazione, non si erano iscritti prima del 2011 alla Gestione separata, di pagare anche le sanzioni per il ritardo nei versamenti del passato. La questione di costituzionalità di tale esito normativo, proposta in un giudizio promosso da un ingegnere condannato dai giudici di merito a pagare le sanzioni, viene accolta dalla Corte, che dichiara l’incostituzionalità della norma interpretativa nella parte in cui non prevede l’esonero dalle sanzioni per l’omessa iscrizione relativamente al periodo antecedente l’entrata in vigore della stessa, ravvisando sul punto la violazione dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole trattamento riservato agli ingegneri e agli architetti (in precedenza si era già pronunciata nello stesso senso con riguardo ai legali), senza tener conto del loro giustificato affidamento in ordine alla correttezza del proprio operato.