Corte Costituzionale, sentenza 9 febbraio 2024, n. 13
Una tantum ai militari per infermità da causa di servizio: dovuta anche se il riconoscimento avvenga dopo il congedo del militare.
Il codice dell’ordinamento militare prevede una speciale indennità una tantum ai militari (poi estesa anche al personale delle forze di polizia) che contraggano nel corso del rapporto determinate infermità per causa di servizio, purché il riconoscimento dell’indennità avvenga in costanza di rapporto. Pervenuta la questione di costituzionalità della norma alla Corte costituzionale, questa, nel dichiararla fondata, osserva che la condizione posta dall’art. 1801 del codice per la concessione del beneficio aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso.