Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 2020 n. 234

9 Novembre 2020

Non fondata la questione di costituzionalità della limitazione della perequazione delle pensioni per il triennio 2019-2021.
Fondata la questione di legittimità costituzionale dell’imposizione di un contributo di solidarietà per le pensioni superiori a un certo livello annuo per un periodo di 5 anni anziché di tre anni a partire dal 2019.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Come è noto, la legge n. 145/2018 stabilisce, per il triennio 2019-2021, la limitazione, a scaglioni, del meccanismo automatico di adeguamento delle pensioni all’evoluzione del costo della vita per le pensioni superiori a un certo livello. La medesima legge stabilisce per il periodo 2019-2023 un contributo di solidarietà, a scaglioni, sulle pensioni d’importo superiore a € 100.000,00 lordi annui. Queste disposizioni sono state sospettate di contrastare con diverse norme della Costituzione, in particolare gli artt. 3, 36 e 38, da un tribunale e da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. Con la sentenza in epigrafe, la Corte ha dichiarato incostituzionale unicamente la norma sul contributo di solidarietà, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei relativi trattamenti pensionistici per la durata di cinque anni, anziché per la durata di tre anni, dichiarando inammissibili o infondate le ulteriori questioni.