Corte d’Appello di Firenze, 2 febbraio 2023

2 Febbraio 2023

Diritto alla Naspi in caso di dimissioni per trasferimento: non è necessario valutare l’illegittimità del provvedimento del datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte riforma la sentenza di primo grado con cui è stato negato il diritto della ricorrente a percepire l’indennità NASPI a seguito delle dimissioni per giusta causa, rese per essere stata trasferita in una sede di lavoro distante più di 50 km dalla sua residenza e raggiungibile in oltre 80 con i mezzi pubblici, dove le era impossibile recarsi per ragioni economiche e familiari. I Giudici di appello sottolineano che l’esercizio anche legittimo dei poteri datoriali può determinare modifiche essenziali del rapporto, che rendono impossibile per il lavoratore proseguirne l’esecuzione, come può avvenire tipicamente in caso di trasferimento. Peraltro, l’art. 3 del D.L.gs. 22/2015 garantisce l’indennità di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, a prescindere dall’ingiustizia della determinazione del datore di lavoro. Sussiste, quindi, il diritto alla NASPI nel caso in cui a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro sia un esercizio dei poteri organizzativi datoriali tale da qualificare la disoccupazione del lavoratore come involontaria.